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aggiornamento 16 dicembre 2000
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Ethics
La rivista è presente sul web ed è raggiungibile cliccando qui. Le schede offerte dal BFP sono di Antonella Besussi, di Lorenzo Greco e di Maurizio Donati.
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![]() A. Gutman, Civic Education and social Diversity Nell'ambito del Symposium dedicato a Citizenship, Democracy and Education il contributo dell'autrice si rivolge a contestare l'idea che il liberalismo politico sia necessariamente più ospitale del liberalismo onnicomprensivo nei confronti della diversità, per quel che riguarda i programmi di educazione civica. Esaminate le differenze tra i due tipi di liberalismo che dovrebbero spiegare un'attitudine differente nei confronti delle diversità, l'autrice mostra che per quel che riguarda l'educazione civica tali differenze non pesano in modo rilevante, visto che in gioco sono soprattutto i requisiti politici della cittadinanza liberaldemocratica in merito ai quali le convergenze tra prospettiva politica e prospettiva onnicomprensiva sono più forti delle divergenze. L'esame di due casi decisivi della Corte Suprema, e assai rilevanti per il confronto tra educazione civica e diversità sociale, confermerebbe questa tesi. Più in generale lo scopo dell'autrice è sostenere la correttezza di una prospettiva che interpreti in modo esigente l'educazione civica, ritenendo che tale prospettiva possa essere difesa indipendentemente dal liberalismo politico. (A.Be.) W.A. Galston, Two Concepts of Liberalism Riferendosi al caso Wisconsin v. Yoder del 1972, relativo alla pretesa della comunità Amish di non attenersi alla legge sull'obbligo scolastico fino ai sedici anni in quanto contraria al libero esercizio della sua religione, caso più volte discusso nei diversi contributi al Symposium, e deciso a maggioranza dalla Corte in favore degli Amish, l'autore intende argomentare a favore della sentenza. Questo significherebbe per un verso rispondere alle obiezioni dei conservatori che vedono nella sanzione della diversità una minaccia all'unione e d'altra parte ai liberali che vi riconoscono una minaccia all'autonomia individuale. Per farlo l'autore comincia con il contestare al modello rawlsiano un'inadeguata considerazione delle differenze, distinguendo poi tra il progetto liberale dell'autonomia (troppo impegnativo e ambizioso per prendere sul serio le differenze) e il progetto liberale della diversità (minimalista e più ospitale). Lo scopo è configurare una sorta di "Diversity State" di cui l'autore specifica la struttura fondamentale, le politiche costituzionali e le strategie per trattare differenze (A.Be) ![]() C.R. Sunstein - E. Ulmann-Margalit, Second-Order Decisions, pp. 5-31. L'articolo presenta una tassonomia dei tipi di decisione di secondo ordine, ossia quelle decisioni a proposito della strategia da adottare per scegliere la risposta migliore nei casi di decisione ordinaria, o di primo ordine. In particolare, gli autori si soffermano su tre tipi di strategie: quelle che permettono di ridurre il peso della decisione di primo ordine, ma che richiedono una considerevole riflessione in anticipo (casi paradigmatici sono rappresentati dalla legge, dalle regole o dalla routine); quelle che non richiedono una grande riflessione né prima né durante la decisione di primo ordine (ad esempio ogni volta che si agisce per tentativi ed errori, o il metodo della common law angloamericana); e infine quelle che evitano una lunga riflessione all'inizio, ma con il rischio di pagare dei costi maggiori più avanti (tutte le forme di delega sono di questo tipo). Di ogni categoria sono mostrati i vantaggi e le debolezze; alla fine viene offerto uno schema riassuntivo. (L.Gr.) S.W. Holtman, Kant, Ideal Theory, and the Justice of Exclusionary Zoning, pp. 32-58. Partendo da un esempio reale di politica edilizia, l'articolo presenta il tentativo di elaborare un'etica di stampo kantiano alla luce delle difficoltà che si devono affrontare quando si è posti di fronte a specifici problemi di giustizia. Holtman vuole dimostrare che una teoria di tipo ideale come quella di Kant può effettivamente essere una guida pratica. Attraverso l'esame dei dilemmi che sorgono dalle cosiddette ordinanze exclusionary zoning (cioè quelle ordinanze le quali impongono che una certa area sia edificata secondo uno standard tale per cui soltanto coloro che abbiano un reddito elevato possano abitarvi, escludendo così per legge da quella zona tutti coloro che non sono abbastanza ricchi da permetterselo) l'autrice formula due principi - il principio d'indipendenza e il principio di minimizzazione - che dovrebbero precisare ulteriormente e rafforzare una soluzione kantiana, rendendola la candidata migliore per risolvere simili difficoltà, capace di resistere alle accuse di coloro che la reputano eccessivamente formale e dunque inutilizzabile nei casi concreti. (L.Gr.) John Martin Fischer, Recent Work On Moral Responsibility, pp. 93-139. Allan Gibbard, Morality As Consistency In Living: Korsgaard's Kantian Lectures, pp. 140-164. Si tratta di una discussione critica della recente pubblicazione di Christine M. Korsgaard, dal titolo The Sources of Normativity, New York: Cambridge University Press, 1996. Ciascun essere umano viene continuamente a trovarsi di fronte a questioni normative o dilemmi morali del tipo: perché non truffare qualcuno quando potrei arricchirmi con questo comportamento? Perché sacrificare il benessere in nome dell'onestà ? Il filosofo morale è chiamato a fornire una giustificazione razionale per la scelta morale. Per Korsgaard la risposta più profonda e soddisfacente al problema della giustificazione normativa ( of what to do and not to do ) è stata data da Kant. Riferendosi a Kant, Korsgaard pone l'attenzione sull'aspetto riflessivo della coscienza, su colui che riflette relativamente a cosa fare, come comportarsi e perché. Tale aspetto è posto alla base di qualsiasi plausibile soluzione ai problemi normativi. Data questa premessa, Koorsgaard descrive la sua opzione morale di fondo partendo dalla distinzione tra due tipologie di realismo morale: un realismo morale sostantivo, di natura metafisica, che si fonda sulla ricerca teoretica di un regno di proprietà normative non naturali, parallelo alle proprietà naturali studiate dalle scienze empiriche; un realismo morale procedurale secondo cui il pensiero morale è di natura prettamente pratica ( Kant ), non teoretica. Secondo Koorsgaard, "la riflessione morale è pratica, non teoretica; è riflessione su che cosa fare, non riflessione su cosa rintracciare nella sfera normativa del mondo". Il regresso dei perché ?, nel caso della risposta ad un dilemma morale, secondo il proceduralismo di Korsgaard, termina non già con un principio sostantivo quanto piuttosto con una procedura. Nel rispondere ad un dilemma morale si tratta di trovare una procedura logicamente coerente. La coerenza logica, dunque, come fondamento della morale. Gibbard sostiene invece che la coerenza logica non è condizione sufficiente per la giustificazione morale. Secondo la teoria della decisione, la coerenza logica o formale richiede che la mia condotta di vita assuma la connotazione di massimizzazione di un indice di valore atteso. Caligola, ad esempio, amava profondamente massimizzare la sofferenza altrui, un'orrenda condotta di vita ma non formalmente o logicamente incoerente. La critica di Gibbard si fonda su una forma di realismo morale sostantivo, non meramente procedurale, che egli distingue dal realismo metafisico richiamando tra l'altro la lezione di Sidgwick ed altri intuizionisti etici; Gibbard sostiene che molte delle profonde intuizioni di Korsgaard sono perfettamente compatibili con questa forma di realismo morale. (M.D.) Thomas Christiano, Justice and Disagreement at the Foundations of Political Authority, pp. 165-187. ![]() Hugh Lafollette, Gun Control, pp. 263-281. Elijah Millgram, Mill's Proof of the Principle of Utility, pp. 282-310. David Mccabe, Knowing about the Good: A Problem with Antiperfectionism, Pp. 311-338. Richard Arneson, Luck Egalitarianism and Prioritarianism, pp. 339-349. Ruth Anna Putnam, Democracy without Foundations, pp. 388-404. ![]() Symposium on John Rawls's Law Of Peoples Charles R. Beitz, Rawls's Law of Peoples, pp. 669-696. Allen Buchanan, Rawl's Law of Peoples: Rules for a Vanished Westphalia, pp. 697-721. ![]() |
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![]() ![]() A cura di: Brunella Casalini Emanuela Ceva Dino Costantini Nico De Federicis Corrado Del Bo' Francesca Di Donato Angelo Marocco Maria Chiara Pievatolo Progetto web di Maria Chiara Pievatolo Periodico elettronico codice ISSN 1591-4305 Inizio pubblicazione on line: 2000 ![]() ![]() |
Il settore "Riviste" è curato da Brunella Casalini, Emanuela Ceva, Corrado Del Bo' e Francesca Di Donato. |